Il nuovo Superbonus 110% si semplifica ulteriormente

Il nuovo Superbonus 110% si semplifica ulteriormente

Il Senato ha votato la fiducia alla legge di conversione del D.L. n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) che andrà in Gazzetta Ufficiale tra oggi e domani rendendo effettive le modifiche al superbonus 110% che renderà operative le ultime modifiche apportate all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con l'obiettivo di semplificare l'accesso al superbonus 110%.

Con l’articolo 33, rimaneggiato nel passaggio parlamentare, vengono introdotte alcune modifiche al cosiddetto Superbonus 110% e, nel dettaglio, con il comma 1, si introducono alcune modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Nello specifico:

 

  • si ammettono al Superbonus 110%, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento antisismico e che non siano già stati richiesti come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell'art. 119 (novella operata al comma 4 dell'art.119);
  • si introduce per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti un nuovo criterio per la determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus per le singole unità immobiliari. Si prevede che tale limite è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del D.Lgs. n. 385 del 1993. I requisiti richiesti ai predetti soggetti sono i seguenti:
    • devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
    • devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • si riscrive quindi il comma 13-ter come segue:
    "Gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2020, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi predetti la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
    a) mancata presentazione della CILA;
    b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
    c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
    d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".
 

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